Patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili avere la “patente a crediti“. Questo nuovo sistema, previsto dal Decreto-legge n. 19/2024, è stato introdotto per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare.
Fase transitoria
Considerate le tempistiche di applicazione della norma e possibili problematiche legate alla piattaforma, durante la fase iniziale dell’obbligo della “patente a crediti”, è consentito presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Questa, utilizzando il modello allegato, dovrà attestare il possesso dei requisiti indicati nell’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando richiesti dalla normativa vigente.
L’autocertificazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione via PEC sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e obbliga l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro tale data. In calce trovi il modello di per l’autocertificazione.
NB INVIANDO LA PEC SI AUTOCERTIFICA DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PREVISTI PER LA RICHIESTA DELLA PATENTE quindi le imprese in regola con gli adempimenti richiesti possono inviare l’autocertificazione e poi richiedere con calma la patente durante il mese di ottobre. In caso di dichiarazioni FALSE si rischia la sanzione penale pari alla reclusione fino a 2 anni e inoltre, in caso di ispezione successiva nella quale si rilevino false attestazioni in merito ai requisiti ricordo che la patente è REVOCATA e può esserne richiesta una nuova SOLO DOPO 12 MESI.
Fase applicativa
Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere basandosi sull’autocertificazione inviata via PEC; sarà necessario aver richiesto la patente tramite il portale.
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti indicati nell’articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono presentare domanda tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sono esclusi dalla patente a punti tutti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La domanda per il rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato, purché quest’ultimo sia munito di apposita delega scritta.
L’accesso al portale dell’Ispettorato del Lavoro avviene tramite modalità informatiche che garantiscono l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, è obbligatorio informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Si ricorda che è necessario avere IL CODICE UNIVOCO ASSOCIATO ALLA PATENTE che verrà rilasciato nel momento della richiesta sulla piattaforma.
Crediti
Alla patente a crediti viene assegnato un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di incrementare il punteggio fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Crediti aggiuntivi possono essere ottenuti in base a diversi fattori, tra cui:
- Storicità dell’azienda;
- Se non ci sono provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente viene incrementata di 1 credito ogni due anni;
- Possesso di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla UNI EN ISO 45001: riconoscimento di 5 crediti;
- Possesso di una certificazione SOA di classifica I: riconoscimento di 1 credito;
- Possesso di una certificazione SOA di classifica II: riconoscimento di 2 crediti;
- Certificazione della partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori ad almeno 4 corsi di formazione sulla salute e sicurezza: riconoscimento di 6 crediti;
- Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dall’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, anche con procedure standardizzate: riconoscimento di 3 crediti;
- Almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o RLST: riconoscimento di 2 crediti.
Il portale per la presentazione delle domande sarà attivo dal 1° ottobre 2024, data in cui entrerà in vigore l’obbligo.
Formazione
Per quanto riguarda la FORMAZIONE la circolare prevede che in sede ispettiva, prima di revocare la patente, si valuterà la gravità dell’eventuale omissione e l’Ispettore potrà prescrivere all’azienda di ottemperare (e di pagare la relativa sanzione).
LE IMPRESE CON DIPENDENTI devono essere in regola con tale formazione per il proprio personale (e per il titolare e/o per i soci se operativi) oltre alla formazione base prevista per tutti i lavoratori, quella per RSPP, dirigenti, preposti, RLS, PRIMO SOCCORSO e ANTINCENDIO.
Il documento di valutazione dei rischi per essere valido deve riportare la firma del DATORE DI LAVORO/RSPP del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI e del MEDICO COMPETENTE.